Transito doganale T1 e T2: quando serve e quale garanzia?

Il transito doganale consente di spostare merci fra due punti del territorio doganale dell'Unione senza che siano soggette a dazi, altri oneri e misure di politica commerciale: si usa il transito esterno (T1) per le merci non unionali (art. 226 del regolamento UE 952/2013) e il transito interno (T2) per le merci unionali che attraversano un paese o territorio terzo senza mutare posizione doganale (art. 227). L'operazione è garantita: il titolare del regime deve prestare una garanzia per il pagamento dei dazi e delle altre imposte che possono essere dovute (art. 233), isolata o globale, e la garanzia globale per obbligazioni potenziali può essere ridotta o sostituita da un esonero al ricorrere dei criteri dell'art. 95. In Italia le dichiarazioni di transito si presentano con NCTS fase 5, operativo dal 21 gennaio 2025.

Fonte: EUR-Lex - Gazzetta ufficiale L 269 del 10.10.2013 · Agenzia delle Dogane e dei Monopoli · Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali · EUR-Lex · Commissione europea - DG TAXUD. Ultimo aggiornamento dei dati: .

Il banco: la dichiarazione di transito supera il riscontro?

Che cosa tiene sospeso il transito doganale

Transito esterno (T1) e transito interno (T2): dove sta la differenza

Che cosa non si applica alle merci non unionali in transito esterno

Quale documento regge quale movimento

Perché il regime chiede una garanzia

Garanzia isolata o garanzia globale

In quali forme si costituisce la garanzia

Riduzione ed esonero: due situazioni che vengono confuse

Che cosa chiede l'autorizzazione alla garanzia globale

Quando la garanzia non è richiesta

Le semplificazioni disponibili

NCTS fase 5: cosa è cambiato dal 21 gennaio 2025

Errori frequenti

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra T1 e T2?

Il transito esterno T1 riguarda merci non unionali che circolano nel territorio doganale dell'Unione senza essere soggette a dazi, altri oneri e misure di politica commerciale (art. 226 CDU). Il transito interno T2 riguarda merci unionali che attraversano un paese o territorio terzo senza che muti la loro posizione doganale (art. 227 CDU).

Serve sempre una garanzia per il transito?

Di regola sì: l'art. 233 del CDU impone al titolare del regime di prestare una garanzia per i dazi e le altre imposte che possono essere dovute. L'art. 89, par. 8, prevede però casi di esclusione, fra cui il trasporto sul Reno e sul Danubio, le installazioni di trasporto fisse e alcuni movimenti marittimi o aerei fra porti e aeroporti dell'Unione.

Quando si può ottenere l'esonero dalla garanzia globale?

Solo per la garanzia globale relativa a obbligazioni doganali che potrebbero sorgere, la fattispecie tipica del transito, e a condizione che l'operatore soddisfi i criteri dell'art. 39, lett. b) e c), del CDU (art. 95, par. 2). Per le obbligazioni già insorte è prevista solo la riduzione a favore dell'AEOC.

Da quando è operativa in Italia la fase 5 di NCTS?

Dal 21 gennaio 2025, termine fissato da ADM per l'adeguamento degli operatori alle disposizioni della circolare 16/2024. La fase 5 sostituisce il messaggio ET con i tracciati D1, D2 e D4 ed elimina il limite di 40 articoli per dichiarazione.

Cosa succede se il transito non viene appurato?

Se le merci non sono presentate intatte all'ufficio di destinazione entro il termine prescritto, il regime non si conclude e l'amministrazione procede al recupero dei dazi e degli altri oneri escutendo la garanzia prestata. L'obbligo di presentazione grava anche su spedizionieri e destinatari che accettano merci sapendo che circolano in transito.

Cosa cambia nella descrizione del mezzo di trasporto con la fase 5?

Non sono più ammesse indicazioni generiche come "CAMION", "AEREO" o "RIMORCHIO": la dichiarazione deve identificare il mezzo in modo puntuale, così da consentire di rilevare eventuali sostituzioni durante il tragitto. È inoltre obbligatoria la massa netta nelle dichiarazioni che seguono un'esportazione.

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